Il “costo di investimento” è definito all’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto come il totale dei costi
strettamente necessari per la realizzazione a regola d’arte dell’impianto fotovoltaico.
Si specifica che tali voci di costo possono essere contabilizzate ai fini della maggiorazione soltanto qualora la
produzione dei materiali sia realizzata in Paesi che, alla data di entrata in vigore del Decreto, risultino membri dell’Unione europea.
I componenti che devono essere di produzione europea:
1 Moduli fotovoltaici
2 Inverter e sistemi di acquisizione dati
3 Componentistica elettrica (per lo stadio corrente continua e corrente alternata), trasformatori, strutture di sostegno
Andiamo ora a chiarire quando un modulo fotovoltaico possa essere definito europeo:
In una prima fase transitoria, per il periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del Decreto e il 30 giugno 2012, affinché questa voce di costo possa essere ricondotta ad una produzione UE deve essere verificata una della seguenti due condizioni:
1) all’interno del sito di produzione ubicato in un Paese dell’Unione Europea devono essere state
effettuate almeno le lavorazioni riportate qui sotto:
Stringatura celle
Assemblaggio/Laminazione
Test elettrici
La verifica delle condizioni relative alla realizzazione dei moduli, sopra citate, deve essere attestata attraverso
un certificato di ispezione di fabbrica (Factory Inspection) rilasciato da un ente terzo notificato a livello europeoin ambito fotovoltaico.
Poiché le norme per la verifica di conformità dei moduli sono emesse dalla IEC (International Electrotechnical
Commission) e recepite in ambito nazionale, gli enti che appartengono all’IECEE (IEC System of Conformity
Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components) sono quelli titolati ad emettere il
certificato di ispezione di fabbrica riconosciuto a livello internazionale secondo uno standard condiviso.
Ai fini del rispetto di quanto previsto i moduli devono essere dotati di certificato di Factory Inspection .
Il certificato dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:
a) indicare il sito produttivo dell’Unione europea mediante un codice identificativo (oltre all’indirizzo
completo) del sito stesso che dovrà essere riportato nell’etichetta del modulo unitamente al Logo
dell’ente di certificazione;
b) indicare la regola sequenziale per identificare il sito produttivo stesso mediante il numero di Serie del modulo;
c) indicare le fasi del processo produttivo realizzate all’interno del sito stesso
Per finire vediamo cosa il GSE intende per Inverter Europeo:
Gli inverter, per essere considerati fabbricati in UE, devono avere avuto all’interno del sito produttivo europeo tutte le lavorazioni riportate di seguito:Progettazione
Assemblaggio
Misure/Collaudo
Assemblaggio
Misure/Collaudo
In ogni caso il costo degli inverter, imputabile ai fini del riconoscimento del premio, non può superare il 25%
del “costo d’investimento diverso dal lavoro”
A dimostrazione che la produzione è realizzata all’interno della Unione Europea gli inverter devono essere dotati di certificato di Factory Inspection rilasciato da un ente terzo notificato a livello europeo o nazionale.
Tale certificato dovrà contenere l’indicazione che sia state effettuate in UE le fasi di lavorazione riportate sopra.
Nessun commento:
Posta un commento