Il Decreto Legislativo n.28/2011, emesso in attuazione della direttiva europea 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (in vigore da fine marzo 2011) prevede, all’articolo 10, che gli impianti solari fotovoltaici collocati a terra su terreni ed aree agricole, oltre ad avere i moduli con una garanzia di almeno 10 anni , devono possedere i seguenti requisiti:
- una potenza di picco non superiore al megawatt. La potenza di ciascuna installazione deve essere quindi massimo di 1 Mwp
- qualora il proprietario di un’area più vasta voglia installare più impianti solari fotovoltaici, questi devono essere collocati ad una distanza non inferiore a 2 Km dal primo impianto ubicato sul terreno dello stesso proprietario
- deve essere destinato ad uso fotovoltaico massimo il 10% dell’intero terreno agricolo dello stesso proprietario
Qualora questi impianti vengano classificati come “grandi impianti”, i soggetti responsabili devono presentare anche l’iscrizione al relativo registro informatico dei grandi impianto curato da Gse (Gestore Servizi Energetici).
Al Registro devono presentare domanda di iscrizione tutti i progetti di impianti installati a terra (o comunque non su edifici) di taglia superiore ai 200 Kwp di potenza di picco, tra questi anche quelli installati sulle aree agricole.
Qualora i progetti di impianti collocati su terreni agricoli siano per potenze superiori ai 200 Kwp quindi, ulteriore requisito, oltre ai tre sopra elencati, è l’iscrizione al registro grandi impianti curato da Gse.
Una “eccezione alla regola” è consentita nel caso di terreni ed aree agricole abbandonate da almeno 5 anni (alla data della richiesta degli incentivi o di iscrizione al registro). Per questa tipologia di impianti, infatti, non saranno necessarie le limitazioni sopra elencate, ma rimane l’obbligo di iscrizione al registro grandi impianti per quelli sopra i 200 Kwp.
Quando i terreni agricoli possono essere definiti “abbandonati da almeno 5 anni” ?
L’argomento non è spiegato chiaramente nella normativa relativa al quarto conto energia, però, nell’allegato 3A – punto g) – del decreto viene esplicitamente affermato che la classificazione di area agricola o terreno abbandonato da almeno cinque anni deve essere dimostrata attraverso “esibizione della notifica ai proprietari rilasciata dalla Regione di competenza”.
In base alle “Norme per l’utilizzo di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate” (Legge n. 440/1978 art.4) , le Regioni provvedono (o dovrebbero provvedere) ad individuare le zone del proprio territorio caratterizzate da “estesi fenomeni di abbandono”.
Le regioni, secondo la normativa nazionale, dovrebbero individuare le procedure per censire, classificare ed aggiornare ogni anno una lista delle terre incolte e abbandonate, oltre che provvedere alla relativa notifica ai proprietari. Su questo punto, quindi, ogni Regione dovrebbe avere una propria normativa di recepimento della L. 440/78.
Per maggiori informazioni: www.sqingegneria.com
Nessun commento:
Posta un commento